Vi ricordate la querelle sull’intestazione temporanea delle auto? Che ha dato vita a interpretazioni infinite. E anche a vertenze legali. Infatti, sono appena arrivate due sentenze del Tar del Lazio (le 11004/2015 e 11006/2015) a seguito dei ricorsi promossi dalle maggiori società di noleggio veicoli contro le circolari con cui il ministero dei trasporti aveva regolamentato a fine 2014 l’articolo 94 (comma 4 bis) del codice della strada: è illegittimo chiedere il pagamento dei diritti di Motorizzazione nei casi di intestazione temporanea dei veicoli a noleggio a lungo termine; quindi, le aziende clienti delegheranno le società di noleggio a espletare tutti gli adempimenti. Ne dà notizia l’Aniasa, l’associazione del noleggio veicoli di Confindustria.
La norma, risalente al 2010 e concepita per contrastare l’elusione e le intestazioni fittizie, prevede l’obbligo di comunicare all’archivio nazionale le generalità dell’utilizzatore del veicolo per un periodo superiore ai 30 giorni. L’applicazione, tuttavia, si è rilevata di estrema difficoltà amministrativa, specialmente per le 65.000 aziende e le 2.700 pubbliche amministrazioni clienti delle società di noleggio, che comunque già dal 2012 comunicano regolarmente all’anagrafe tributaria le generalità complete della clientela. Morale della favola: il versamento di 9 euro a veicolo per diritti di Motorizzazione (più 21 euro d’imposta di bollo per un totale di 8 milioni di euro l’anno), stabilito dalle circolari, non trova fondamento normativo per il settore del noleggio; la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione non è riconducibile alla tabella legislativa di riferimento.